La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a sei mesi di reclusione per intermediazione e raccolta illecita di scommesse nei confronti del gestore di un esercizio commerciale a San Giovanni in Persiceto (BO). Lo riporta Agipronews.
I giudici hanno ritenuto infondato il ricorso che si fondava sulla presunta violazione degli articoli 49, 51, 52 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e degli articoli 4 e 27 della Costituzione italiana, affermando che l’attività di intermediazione e raccolta diretta delle scommesse da parte dell’operatore italiano rende irrilevante il rapporto con il bookmaker estero Sogno di Tolosa Ltd.
La Cassazione ha inoltre chiarito che chi opera in Italia per conto di un soggetto straniero, a prescindere dalla presenza di un regolare titolo concessorio in capo al delegante, non è dispensato dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione di polizia (art. 88 TULPS). Questa pronuncia stabilisce con precisione che la presenza di una licenza estera del delegante non esonera l’intermediario che lavora sul territorio nazionale dall’adempimento previsto dalla normativa italiana.
La sentenza avrà rilievo pratico per chi svolge attività di raccolta o intermediazione sul territorio italiano: chiarisce i confini della responsabilità penale dell’operatore nazionale anche quando l’attività è compiuta per conto di un operatore estero.

