TAR Veneto conferma interdittiva antimafia per concessionaria di giochi; rigettato il self‑cleaning

Il TAR Veneto (11/6/2026) respinge il ricorso di una concessionaria di giochi contro l’interdittiva della Prefettura di Venezia. La sentenza accetta il criterio prognostico ‘più probabile che non’ e giudica inadeguate le misure di self‑cleaning per legami strutturali con la criminalità.

TAR Veneto conferma interdittiva antimafia per concessionaria di giochi; rigettato il self‑cleaning

Il TAR Veneto ha respinto il ricorso di una società concessionaria di giochi pubblici contro l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Venezia, nella sentenza dell’11 giugno 2026, come riportano Agimeg e Jamma. L’interdittiva era stata adottata dalla Prefettura il 28 ottobre 2025.

Nel provvedimento il tribunale amministrativo ha chiarito che l’interdittiva può fondarsi su una valutazione prognostica «più probabile che non», cioè su un giudizio di rischio futuro che non richiede la prova certa di un’infiltrazione criminale. Questa impostazione consente alle autorità di intervenire anche quando gli elementi raccolti configurano un quadro di rischio significativo senza raggiungere la certezza probatoria.

Il TAR ha inoltre ritenuto insufficienti le misure di self‑cleaning adottate dall’operatore: il licenziamento di soggetti controindicati, l’adozione di un modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 e la richiesta ai sensi dell’articolo 94‑bis del Codice Antimafia non hanno neutralizzato il rischio perché i legami con la criminalità organizzata sono stati valutati come strutturali e non occasionali. In sostanza, secondo il tribunale, le cautele aziendali non sono efficaci quando i rapporti a rischio sono profondi e radicati.

La pronuncia è destinata a pesare sul mercato italiano dei giochi pubblici: stabilisce un criterio operativo per le valutazioni amministrative e giurisdizionali e segnala che gli interventi di compliance possono risultare inutili se non incidono sulle relazioni strutturali con soggetti a rischio. Resta aperto il quadro applicativo concreto per i singoli concessionari, che ora dovranno valutare la portata della sentenza nei propri assetti organizzativi e nelle relazioni con le prefetture.