TAR Calabria: illegittimo il diniego della Questura per licenza scommesse se manca fatto nuovo

Il TAR Calabria annulla il rifiuto della Questura di Reggio Calabria per una licenza scommesse: il diniego deve basarsi su circostanze sopravvenute, non su elementi già valutati dal Tribunale Misure di Prevenzione. La Questura condannata alle spese.

Il TAR Calabria ha annullato il diniego della licenza di pubblica sicurezza opposto dalla Questura di Reggio Calabria a un’impresa individuale del gioco pubblico, stabilendo un principio chiaro sul contenuto motivazionale richiesto alle autorità di pubblica sicurezza. Lo riferisce Jamma, che ha documentato la pronuncia del tribunale amministrativo.

La sentenza sottolinea che la Questura non può limitarsi a riproporre elementi già valutati in sede giudiziaria per negare la licenza: il diniego deve poggiare su circostanze sopravvenute e specifiche. Nel caso esaminato, il Tribunale Misure di Prevenzione aveva infatti già sospeso gli effetti dell’interdittiva antimafia e aveva ammesso l’impresa al controllo giudiziario, circostanza che il TAR ha ritenuto incompatibile con un rinnovato rifiuto amministrativo fondato sugli stessi elementi già esaminati.

Per l’impresa coinvolta la decisione comporta l’annullamento del provvedimento della Questura e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio. Sul piano giuridico la pronuncia fissa un precedente operativo: le autorità di pubblica sicurezza sono tenute a motivare i dinieghi con fatti nuovi rispetto a quelli già scrutinati dal Tribunale Misure di Prevenzione, pena la declaratoria di illegittimità.

La portata pratica della sentenza riguarda gli operatori del gioco pubblico che si trovino a fronteggiare rifiuti di licenza basati su indagini o provvedimenti già sottoposti al vaglio del controllo giudiziario; per loro questa decisione rappresenta un elemento in più per contestare provvedimenti amministrativi ritenuti reiterativi o carenti nella motivazione. Resta ora da vedere come le questure interpreteranno e applicheranno il principio indicato dal TAR nelle pratiche future.