PREU e contatori leggibili: la Cassazione apre alla prova contraria, ma gli uffici continuano ad applicare il forfettario

Ordinanza n.24511/2025: la Cassazione apre alla prova contraria sul PREU ma gli uffici fiscali continuano ad applicare l’imponibile forfettario anche con contatori leggibili; serve documentazione solida.

PREU e contatori leggibili: la Cassazione apre alla prova contraria, ma gli uffici continuano ad applicare il forfettario

La Cassazione ha riconosciuto la possibilità di fornire prova contraria contro le determinazioni induttive del PREU, ma per i gestori resta una zona grigia sul terreno pratico degli accertamenti. Come riferisce PressGiochi, con l’ordinanza n. 24511/2025 la Suprema Corte ha stabilito che la determinazione induttiva del PREU non è una presunzione iuris et de iure e che il contribuente può provare il contrario, compreso il quantum dovuto.

Nel contesto italiano questo rilievo giudiziario è particolarmente rilevante perché gli uffici finanziari, secondo quanto emerge, recuperano le informazioni anche risalendo ai precedenti proprietari tramite i codici idsk. Ne deriva che un apparecchio dismesso o venduto può restare al centro di accertamenti PREU per anni dopo la cessazione dell’esercizio, con evidenti riflessi per operatori, concessionari e consulenti fiscali.

Un altro elemento che alimenta la controversia è la prassi degli uffici di applicare l’imponibile forfettario previsto dalla norma, ossia 3.000 euro al giorno moltiplicato per 365 giorni, anche nei casi in cui i contatori degli apparecchi risultino leggibili. Gli ispettori hanno infatti talvolta dichiarato inattendibile il dato di contatore, preferendo la valutazione induttiva.

L’ordinanza della Cassazione e il riferimento normativo all’articolo 1, comma 646, della legge 190/2014 offrono però una porta di uscita: la norma prevede che, se il contribuente fornisce prova documentale contraria, l’imponibile vada moltiplicato per i giorni di operatività comprovata. La Corte ha inoltre chiarito, nella pronuncia di gennaio 2026 richiamata nell’ordinanza, che la prova contraria deve essere documentale, solida e coerente con le regole tributarie.

In pratica, per ottenere tutela efficace i gestori devono mettere in ordine la documentazione che attesti la dismissione, la vendita o i periodi di inattività degli apparecchi, oltre a conservare le letture dei contatori e i documenti che colleghino in modo univoco i codici idsk alle rispettive operazioni. Resta però aperta la questione pratica: finché gli uffici continueranno ad applicare rigidamente il forfettario dichiarando inattendibile la lettura dei contatori, ogni caso rischia di trasformarsi in contenzioso, con la necessità di valutazioni tecniche e legali puntuali.

Per operatori e consulenti la strada è quindi duplice: sfruttare il nuovo orientamento della Cassazione presentando prove robuste, e al contempo prepararsi a contestare in sede amministrativa e giudiziaria gli accertamenti fondati su applicazioni automatiche del forfettario.